Il 1 ottobre scatta l’obbligo (quasi) generalizzato di utilizzo del modello F24 telematico: dopo 8 anni in cui tale imposizione già interessava i contribuenti titolari di partita IVA, essa viene estesa (seppur con alcune differenziazioni) anche ai cosiddetti “privati”. Va però evidenziato come tale intervento provochi effetti anche a carico di chi possiede la posizione IVA, in particolare con riferimento alla presentazione del modello F24 a saldo zero che dal 1 ottobre dovrà necessariamente transitare tramite Entratel / Fisconline.

E’ quindi riduttivo affermare che dal primo ottobre l’obbligo telematico si estende ai privati: la nuova previsione ha degli effetti ben più ampi e porta con sé una complicazione implicita che forse ad alcuni è sfuggita.
Come previsto dall’art. 11 c. 2 del D.L. 66/2014, dal prossimo 1° ottobre 2014 si estende in modo sensibile l’obbligo di utilizzo del canale telematico per il pagamento dei modelli F24, che finirà per interessare anche i soggetti non titolari di partita IVA (che si è solito definire “privati”). Vi sono però importanti differenziazioni da verificare. I versamenti di cui all’art 17 del D.Lgs. 241/97 (i versamenti effettuabili tramite F24), sono eseguiti:
  • esclusivamente mediante i  servizi telematici messi a disposizione sul sito dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
  • esclusivamente mediante i servizi telematici  messi a disposizione sul sito dall’Agenzia delle Entrate e dagli  intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (banche e poste), nel caso in cui  siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale  sia  di  importo positivo;
  • esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione sul sito dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.
In pratica possono continuare ad utilizzare il modello cartaceo solo i privati, con riferimento ai modelli F24 con saldo inferiore ad € 1.000 che non presentano compensazioni. A questa fattispecie, vanno aggiunti: F24 predeterminato, utilizzo di crediti in compensazione presso gli agenti della riscossione, rateizzazioni in corso.
La norma stessa afferma – e la Circolare 27/E/14 lo conferma – come rimangano inalterati tutti gli altri obblighi già previsti per l’utilizzo in compensazione dei crediti tributari:
  • Prima di tutto viene ricordato che i soggetti titolari di partita IVA hanno l’obbligo di utilizzo dei canali telematici (a scelta home banking o Entratel / Fisconline o professionista intermediario abilitato) per ogni versamento di imposte, contributi, premi o versamenti a favore di entri previdenziali da effettuarsi tramite F24.
  • Viene poi ricordato che è previsto un limite di € 5.000 per l’utilizzo in compensazione dei crediti IVA, al superamento del quale è sempre necessaria la presentazione tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).
Per effetto delle nuove disposizioni normative introdotte, tutti i contribuenti sono tenuti ad utilizzare esclusivamente le modalità telematiche messe a disposizione dall’Agenzia per la presentazione del modello F24 in tutti i casi di delega con saldo finale pari a zero.
Quindi, per esempio, l’imprenditore individuale che sino al 30 settembre poteva compensare tramite home banking il versamento dei contributi INPS utilizzando a totale compensazione un credito IVA, dal 1 ottobre sarà tenuto a dotarsi, per la medesima operazione, di Entratel o Fisconline, ovvero dovrà avvalersi del servizio messo a disposizione del proprio intermediario.
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