Il 12 agosto 2026 è entrato in vigore il quarto decreto correttivo della riforma fiscale (D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, cosiddetto Decreto Omnibus), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2026.
Il provvedimento introduce numerose disposizioni integrative e correttive in diversi ambiti intervenendo, tra l’altro, sulla disciplina dei familiari fiscalmente a carico, dei fringe benefit e delle auto aziendali, sulla determinazione del reddito d’impresa, sull’IVA, sui crediti d’imposta e sulle procedure di accertamento.
Tra gli interventi di maggiore interesse rientrano le modifiche alla disciplina del Concordato preventivo biennale (CPB), con particolare riferimento al biennio 2026-2027.
Il decreto interviene sulle regole relative all’adesione, alle cause di cessazione e decadenza e alla gestione di eventuali errori od omissioni nei dati utilizzati per la formulazione della proposta.
Una delle modifiche più rilevanti riguarda l’adesione al concordato effettuata in assenza dei requisiti richiesti: in determinate circostanze, tale situazione viene ricondotta all’inefficacia dell’adesione, anziché alla decadenza dal concordato. Vengono inoltre introdotte specifiche possibilità di correggere errori o omissioni relativi ai dati comunicati ai fini della proposta mediante dichiarazione integrativa e ravvedimento.
Il provvedimento rafforza inoltre alcune misure premiali per i contribuenti che rinnovano l’adesione al concordato per il biennio 2026-2027, tra cui l’innalzamento di alcune soglie relative agli esoneri dal visto di conformità e dalla garanzia per i rimborsi IVA, la possibilità di rateizzare determinate imposte senza applicazione di interessi e l’eliminazione della maggiorazione degli acconti prevista per il primo anno di adesione.
Per i contribuenti che rinnovano il concordato è inoltre previsto uno speciale regime di ravvedimento relativo ai periodi d’imposta dal 2020 al 2023, secondo le condizioni e le modalità stabilite dal decreto. La misura è rivolta ai soggetti ISA che rispettano i requisiti previsti dalla normativa.
Un ulteriore intervento riguarda l’IVA. L’articolo 12 del decreto modifica i termini per l’esercizio del diritto alla detrazione, prevedendo il differimento fino al secondo anno successivo a quello in cui il cessionario o committente ha ricevuto la fattura. La modifica può assumere particolare rilevanza nei casi di ricezione tardiva delle fatture o, più in generale, nelle situazioni in cui l’impresa non abbia potuto esercitare tempestivamente il diritto alla detrazione.
Significative sono inoltre le nuove disposizioni relative al trattamento fiscale dei crediti d’imposta ceduti o utilizzati in compensazione. Il decreto interviene sulla disciplina fiscale dei proventi derivanti dalla successiva cessione o dall’utilizzo di tali crediti, prevedendone espressamente l’imponibilità secondo le regole introdotte dal provvedimento.
Il quarto correttivo interviene, infine, anche sulla disciplina dell’accertamento tributario, apportando modifiche alle regole relative ai controlli e ai termini per l’esercizio dell’attività dell’Amministrazione finanziaria.
Particolare attenzione deve essere prestata alle diverse decorrenze delle disposizioni introdotte dal decreto. Sebbene il provvedimento sia entrato in vigore il 12 agosto 2026, non tutte le modifiche producono effetti dalla stessa data: alcune disposizioni trovano applicazione già dal periodo d’imposta 2025, mentre altre si applicano dal 2026 o secondo specifiche decorrenze e regimi transitori.
