Dal 1° gennaio 2025 entra ufficialmente in vigore il D.Lgs. 110/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 7 agosto.

Il Decreto sulla Riscossione introduce nuove regole di dilazione del pagamento, atte ad agevolare i contribuenti in difficoltà finanziaria.

Con le nuove regole, per i debiti inferiori o pari a 120 mila euro, è prevista la possibilità di rateizzare il pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di:

  • 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
  • 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
  • 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorre dal 1° gennaio 2029.

Nel caso in cui il contribuente documenti la temporanea situazione di obiettiva difficoltà ed il debito superi i 120 mila euro, è prevista una rateizzazione fino a 120 rate mensili indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta.

Un’ulteriore novità del Decreto, riguarda la Pianificazione annuale delle attività dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Sempre dal 1° gennaio 2025, infatti,  l’Agente dovrà svolgere la propria attività, osservando specifici obblighi, fra i quali:

  • effettuare il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento e di atti interruttivi della prescrizione, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico;
  • garantire, entro la fine di ogni mese, la trasmissione telematica all’ente creditore dei flussi informativi riguardanti lo stato delle procedure relative alle singole quote e le riscossioni effettuate nel mese precedente.

Dal 1° gennaio 2025, inoltre, sarà applicata la nuova procedura per il discarico delle cartelle inesigibili affidate all’Agenzia delle Entrate- Riscossione.

Nello specifico, le quote affidate entro tale data e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affido sono automaticamente discaricate.

In ogni caso, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà procedere in qualsiasi momento al discarico anticipato per le quote interessate da fallimento o liquidazione giudiziale o per le quali verrà verificata l’assenza di beni del debitore aggredibili.

il discarico non comporta automaticamente l’estinzione del debito, il quale potrà essere riscosso coattivamente tramite l’ente impositore o per mezzo di altri soggetti appositamente individuati dal D.lgs. 446/97.

Infine, saranno escluse dal discarico automatico le risorse proprie tradizionali dell’U.E. e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.