Con l’obiettivo di rafforzare l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, a far data dal 1° ottobre 2024, per operare nei cantieri temporanei e mobili è obbligatorio possedere la patente a punti per l’edilizia.
E’ prevista, fino al 31 ottobre 2024, una la fase di transizione. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha annunciato, infatti, la possibilità di presentare un’autocertificazione (da inviare tramite PEC all’indirizzo [email protected]), che attesti il possesso dei requisiti necessari per operare nei cantieri edili. A partire dal 1° novembre 2024, per operare in cantiere sarà indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
La certificazione avrà un iniziale punteggio di 30 crediti, che verranno decurtati in caso di violazioni o negligenze verso la salute e sicurezza dei lavoratori, a seconda della gravità delle infrazioni.
I requisiti necessari per il rilascio della suddetta patente, sono i seguenti:
- iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
- adempimento degli obblighi formativi sulla sicurezza;
- possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).
Per lavorare nei cantieri servono almeno 15 crediti, in caso di punteggio inferiore, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, solamente se i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.
La patente a punti per l’edilizia contiene una serie di informazioni essenziali , che includono i dati anagrafici del richiedente, il numero di crediti iniziali, la data di rilascio e il numero della patente ed eventuali decurtazioni di crediti.
Sono obbligate al possesso della certificazione tutte le imprese che operano nei cantieri edili o navali, indipendentemente dal tipo di lavoro svolto.
Si precisa che non sono soggette all’obbligo della patente a punti nei cantieri le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA e i fornitori di servizi o prestazioni di natura intellettuale (consulenti o progettisti).
Per ottenere la patente, è necessario accedere, tramite SPID personale o CIE, al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. La domanda può essere presentata dal legale rappresentante dell’azienda o direttamente dal lavoratore autonomo o tramite altri soggetti abilitati quali consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati o CAF, attraverso delega scritta.
Al termine della procedura, si dovrà scaricare una ricevuta contenente un codice alfanumerico e univoco associato alla patente.
A seguito di violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro, i punti della patente vengono decurtati in base alla gravità delle infrazioni. Sara possibile recuperarli, partecipando a corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro e adozione di misure correttive che migliorino la sicurezza in cantiere.
La sospensione della patente si verifica in seguito a:
- infortuni che causano la morte di uno o più lavoratori per “colpa grave” del datore di lavoro;
- infortuni che comportano una inabilità permanente di uno o più lavoratori, derivante da una grave negligenza del datore di lavoro.
La durata della sospensione della patente non può superare i 12 mesi e viene stabilita in base alla gravità dell’infortunio e delle violazioni commesse. L’ l’Ispettorato Nazionale del Lavoro verifica il ripristino delle condizioni di sicurezza nei cantieri coinvolti prima di poter eventualmente rilasciare nuovamente la patente. Dopo dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può presentare domanda per ottenere una nuova patente.
È possibile presentare ricorso contro i provvedimenti di sospensione o revoca entro 30 giorni alla Direzione Interregionale competente o al TAR.