In caso di necessità di rettificare o integrare la dichiarazione dei redditi, è possibile procedere all’invio di una dichiarazione:
- correttiva
- integrativa
Com’è noto, se la dichiarazione viene presentata con un ritardo di 90 giorni, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione modesta di 25 euro, salvo applicazione delle sanzioni previste dalla legge sugli eventuali versamenti omessi. Trascorsi i 90 giorni, la dichiarazione si considera omessa.
La dichiarazione correttiva nei termini può essere inviata entro la scadenza ordinaria prevista per l’invio delle dichiarazioni, di conseguenza, non è prevista alcuna sanzione, ma devono essere regolate le eventuali differenze a debito mediante il ravvedimento operoso.
In particolare, a seguito dell’invio della dichiarazione può emergere:
- un maggior debito, che comporta il versamento della maggiore imposta e delle addizionali eventualmente dovute;
- un minor credito, che comporta la necessità di versare la parte di credito non spettante eventualmente già utilizzata in compensazione;
- un maggior credito o un minor debito, che può essere utilizzato in compensazione o richiesto a rimborso.
La dichiarazione integrativa può essere inviata una volta scaduti i termini per l’invio della dichiarazione, a condizione che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria.
A seconda della variazione da apportare, nel frontespizio del Modello Redditi si deve barrare la casella:
- “Dichiarazione integrativa“;
- “Dichiarazione integrativa (art. 2, co 8-ter, DPR 322/98)“.
Nella casella “dichiarazione integrativa” deve essere indicato:
- Il codice 1, nell’ipotesi prevista dall’articolo 2, comma 8, del D.P.R. 322/98, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Questo per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior o minor reddito, debito d’imposta o credito;
- Il codice 2, nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate. Questo ai sensi dell’articolo 1, commi 634 – 636, Legge n 190/2014. L’Agenzia delle Entrate mette infatti a disposizione del contribuente le informazioni che sono in suo possesso dando la possibilità di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione.
La casella “Dichiarazione integrativa (art. 2, co 8-ter, DPR 322/98)” va barrata esclusivamente se l’invio ha lo scopo di modificare la originaria richiesta di rimborso, unicamente per la compensazione. Questa dichiarazione deve essere presentata entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione.
La dichiarazione integrativa a sfavore è quella che determina un maggior tributo a carico del contribuente.
La dichiarazione integrativa a favore viene invece presentata per correggere errori od omissioni che hanno determinato un maggior reddito, un maggior debito o un minor credito d’imposta, il contribuente può integrare a proprio favore la dichiarazione.
L’eventuale credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione o richiesto a rimborso.
Una recente novità è l’introduzione della casella relativa alla “Dichiarazione integrativa errori contabili”, che va barrata unicamente in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa a favore per la correzione di errori contabili di competenza oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.