Il 22 marzo 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il nuovo decreto «Sostegni», entrato in vigore il giorno successivo.
Tra le misure contenute nel decreto, rientra lo stralcio dei debiti verso l’Agente della Riscossione per importi fino a 5000 euro, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, derivanti da affidamenti effettuati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Rientreranno nell’agevolazione i contribuenti che, per l’anno d’imposta 2019, hanno dichiarato un reddito imponibile di importo non superiore a 30mila euro.
Alla data di entrata in vigore del decreto saranno dunque sospesi:
- La riscossione dei ruoli di futuro annullamento ai sensi del comma 4 dell’art. 4 del DL Sostegni;
- I termini di prescrizione dei ruoli di futuro annullamento ai sensi del comma 4 dell’art. 4 del DL Sostegni.
La soglia di 5000 euro, fa riferimento al debito rimanente alla data di entrata in vigore del decreto, e non all’importo originario, quindi possono beneficiare della sanatoria anche “partite” esattoriali che inizialmente superavano tale somma.
L’annullamento, inoltre, avverrà per singola partita di ruolo e non per cartella esattoriale.
Nello cosiddetto “stralcio” previsto dal Decreto, rientrano nella misura anche i contributi previdenziali, ma l’importo dei contributi non versati non concorrerà alla determinazione del montante contributivo, ai fini pensionistici.
Come evidenziato nel testo del Decreto, risultano escluse le somme concernenti:
- recupero degli aiuti di Stato;
- sentenze di condanna della Corte dei conti;
- sanzioni a carattere penale (multe, ammende e sanzioni pecuniarie);
- risorse proprie Ue (esempio dazi);
- Iva all’importazione.
Lo stralcio dei ruoli avverrà con un meccanismo automatico, non dovrebbe essere dunque necessario presentare alcuna domanda per ottenere la cancellazione.
Il comma 5 dell’art. 4 rinvia ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del decreto sostegni, la definizione delle modalità e delle date dell’annullamento dei debiti oggetto della misura in commento.
L’art. 4 precisa inoltre che “restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento”, non è previsto quindi un rimborso di quanto versato prima dello stralcio.