Tra le principali misure adottate in ambito societario finalizzate a fronteggiare la crisi economica provocata dalla pandemia, vi e’ la sospensione alla postergazione del finanziamento dei soci e la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione in caso di perdite rilevanti.
Con il Decreto Liquidità viene infatti disposto che, a decorrere dal 9 aprile 2020 e fino alla data del 31 dicembre 2020 “per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data” del 31 dicembre 2020 viene sospeso, per un dato periodo, l’obbligo di assumere “opportuni provvedimenti” in caso di perdite e, per lo stesso periodo, “non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale”.
La recente Legge di Bilancio stabilisce che, se l’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 chiude con una perdita superiore al terzo del capitale, gli amministratori debbano convocare senza indugio l’assemblea e presentare l’informativa sull’andamento della società.
L’assemblea, invece di deliberare il reintegro o la riduzione, può decidere di rinviare la decisione all’assemblea che approva il bilancio degli esercizi successivi fino al massimo del quinto successivo, cioè del bilancio in corso al 31 dicembre 2025.
Le società hanno dunque cinque anni di tempo per riassorbire la perdita del 2020 e se, nel frattempo, questa non sarà assorbita, i soci saranno chiamati a scegliere tra il suo ripianamento, la trasformazione in società di persone o lo scioglimento.
La norma disciplina l’ipotesi in cui la riduzione del capitale sociale sia superiore ad un terzo, senza che, tuttavia, lo stesso si riduca al di sotto del minimo legale. In tale ipotesi, infatti, la Legge prevede che la perdita possa essere ridotta entro l’esercizio successivo e che, solo laddove tale effetto non si verifichi, il capitale vada quindi ridotto di conseguenza da parte dell’assemblea.
Le perdite sospese devono essere indicate nella nota integrativa con specificazione della loro origine, nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.
Gli amministratori, durante questi cinque anni, possono continuare ad operare secondo criteri ordinari, anche in situazioni in cui il patrimonio netto è negativo.
In questo caso, risponderebbero personalmente dei danni cagionati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, nel caso in cui non attuassero la “gestione conservativa”.
L’art. 5 del Decreto Liquidità, prevede che, l’entrata in vigore della norma che dispone utilizzo degli specifici indicatori per l’individuazione della situazione di crisi che determinano l’obbligo delle conseguenti procedure di allerta e di composizione della crisi, slitti al 1˚ settembre 2021.