Con l’ordinanza numero 1759 del 27 gennaio 2021, la Corte di Cassazione interviene sulla questione della doppia posizione contributiva per coloro che sono, allo stesso tempo, soci e amministratori di Srl, obbligati sia al versamento dei contributi commercianti sia ai contributi dovuti alla gestione separata.
Nel caso in esame, il presidente del consiglio di amministrazione e socio di una Srl ha ricevuto una cartella di pagamento per i contributi dovuti all’Inps per l’attività da lui svolta nell’ambito della società, con riferimento alla quale, tuttavia, era già iscritto alla gestione separata Inps.
Secondo quest’ultimo, lo svolgimento dell’attività organizzativa e direttiva di natura intellettuale era idonea a rendere effettivo l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti.
La Corte di Cassazione ribadisce il principio di illegittimità di questa tesi ed esclude l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti per i soci e gli amministratori di Srl.
La Corte ritiene ammissibile la doppia iscrizione ma afferma che, ai fini dell’iscrizione, l’attività doveva essere diversa e distinta da quella di amministratore e che l’attività di supervisione e di referente per i clienti e i fornitori e l’assunzione di un dipendente, rientra nelle normali competeze dell’amministratore.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 3240 del 13.02.2010 avevano ritenuto che, nel caso di contemporaneo svolgimento di attività operativa e di amministratore, sussisteva l’obbligo di iscrizione in un’unica gestione, ovvero quella prevalente (la cui identificazione era onere dell’Inps).
Nel caso di specie il presidente del Consiglio di amministrazione e socio supervisionava il lavoro, faceva da referente per i clienti e i fornitori e aveva assunto un dipendente: tutte attività riconducibili alle competenze dell’amministratore.
La Corte di Cassazione, pertanto, ha quindi rigettato il ricorso dell’Inps, riconducendo l’attività svolta a quella di amministratore, per la quale vige il solo obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps.