L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 505 del 29 ottobre 2020, ha fornito chiarimenti in tema di numerazione progressiva delle fatture.

Nel caso di specie, l’istante adotta un sistema di numerazione esadecimale per garantire univocità e progressività delle stesse fatture. Il contribuente, infatti, al fine di evitare di rendere noto a clienti e collaboratori informazioni sul numero totale di documenti emessi, inserisce all’interno del numero della fattura elettronica, il giorno di emissione seguito da un codice parziale giornaliero in formato esadecimale (es. 000A).

L’Agenzia delle Entrate parte dalla regola generale che si applica a partire dal 1° gennaio 2013: la fattura deve contenere “un numero progressivo che la identifichi in modo univoco”, a partire da tale data, non è più necessario che la numerazione sia progressiva “per anno solare” ripartendo ogni anno dal numero 1.

L’eliminazione del riferimento all’anno solare nella numerazione delle fatture, mantenendo però l’obbligo della progressività, si è resa necessaria per adeguare la legislazione interna a quella comunitaria.

In particolare, l’Agenzia osserva che “l’ipotizzata numerazione esadecimale, sebbene sembri, in linea di principio, adeguata a garantire la univocità e la progressività delle fatture, appare, tuttavia, nel sistema proposto – strutturato sulla progressione della data di emissione – inidonea al rispetto della sequenzialità, richiesta dalla direttiva comunitaria, nell’arco temporale mensile o annuale – che restano i termini di riferimento della maggior parte degli adempimenti IVA – potendosi verificare il caso che in alcuni giorni non sia emessa alcuna fattura e che, quindi, si verifichi un “salto data”.

Il sistema adottato, quindi, presenta diverse criticità applicative e non risulta il linea con la normativa vigente. Tale metodo, infatti, potrebbe ostacolare l’attività di controllo documentale.