L’articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/72 disciplina la scissione dei pagamenti disponendo che, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d’imposta IVA, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi.

Il fornitore, qualora abbia emesso fattura nei confronti del cessionario o committente ritenendo, erroneamente, che non trovi applicazione la disciplina dello split payment, sarà tenuto ad emettere una nota di variazione e di un nuovo documento contabile con l’indicazione “scissione dei pagamenti”, in caso contrario, verrà applicata la sanzione amministrativa da € 1.000 a € 8.000, di cui all’art. 9 comma 1 del Dlgs. 471/97.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nel caso in cui il fornitore non proceda in tal senso, spetta al cessionario o committente regolarizzare l’operazione entro 30 giorni dalla registrazione della fattura ricevuta.

Il cessionario o committente che abbia ricevuto una fattura mancante della dicitura scissione dei pagamenti o split payment, dovrebbe comunque essere tenuto ad effettuare il versamento dell’imposta dovuta.

In caso di omesso o ritardato adempimento del versamento all’Erario, il cessionario o committente è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’art.13 Dlgs. 471/97, pari al 30% dell’imposta omessa ovvero ritardata. Fermo restando comunque la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.

La sanzione può essere ridotta:

  • Al 15% dell’importo non versato, se il versamento è effettuato dal 15 al 90 giorno dalla scadenza
  • All’1% per ogni giorno di ritardo, se i versamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza prevista.

In caso di mancata regolarizzazione, la sanzione amministrativa è pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro.

Il cessionario o committente sarebbe tenuto ad applicare la procedura di regolarizzazione anche nell’ipotesi in cui abbia già corrisposto l’IVA in rivalsa al fornitore e questi, a sua volta, abbia computato l’imposta in sede di liquidazione periodica in via ordinaria.

Non risulta più applicabile, infatti, la semplificazione ammessa dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate che consentiva, in un fattispecie come quella descritta, di non procedere ad alcuna variazione, ritenendo l’IVA comunque assolta ancorché irregolarmente. Secondo quanto specificato dall’ Agenzia delle Entrate, tale possibilità era ammessa soltanto con riguardo ai comportamenti posti in essere anteriormente ai chiarimenti forniti dagli anzidetti documenti.