Il decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) estende fino al 31 gennaio 2021 la durata della moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito prevista dall’articolo 56 del decreto Cura Italia (la cui scadenza era inizialmente fissata al 30 settembre 2020).
Per le imprese del settore turistico inoltre, la proroga del pagamento delle rate dei mutui, si estende fino al 31 marzo 2021 e l’efficacia della disposizione è vincolata all’autorizzazione della Commissione Europea.
Possono beneficiare della moratoria:
- le micro, piccole e medie imprese (PMI) aventi sedi in Italia ed appartenenti a tutti i settori;
- i lavoratori autonomi titolari di partita IVA, tra cui, i professionisti e le ditte individuali;
- i soggetti no-profit (ad esempio, associazioni, fondazioni, organizzazioni di volontariato, cooperative e imprese sociali, ecc.);
- gli enti ecclesiastici (ad esempio, Diocesi, Parrocchie, Santuari, Monasteri) e quelli religiosi civilmente riconosciuti (ad esempio, Ordini religiosi, Opere, ecc.) purché iscritti nel registro delle imprese.
La nuova sospensione dei versamenti sarà automatica per le imprese già ammesse alla moratoria, tuttavia, sarà possibile rinunciare alla proroga, comunicandolo al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020.
Al contrario, i soggetti che non hanno ancora avuto accesso ai benefici previsti, avranno tempo fino al 31 dicembre 2020 per inoltrare le domande.
Nel presentare la richiesta, l’impresa deve autodichiarare:
- il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
- di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
- di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa;
- di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000.
Le PMI hanno a disposizione misure di sostegno finanziario con nuovi parametri temporali:
- per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti in essere al 29 febbraio 2020, o al 17 marzo (data di pubblicazione del decreto), o in data posteriore, non possono essere revocati in tutto o in parte, fino al 31 gennaio 2021;
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 31 gennaio 2020 i contratti sono prorogati, insieme ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 31 gennaio 2020 alle medesime condizioni;
- per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 gennaio 2020 è sospeso fino al 31 gennaio 2020. Il piano di rimborso viene dilazionato, insieme agli elementi accessori, senza maggiori oneri.