L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 18/E del 3 luglio 2020, fornisce chiarimenti sul c.d. “bonus vacanze”.
A tal proposito, dal 1° luglio e fino al 31 dicembre, è possibile richiedere questa nuova agevolazione da utilizzare per il pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed&breakfast autorizzati.
La misura, istituita dal decreto” Rilancio”, permette alle famiglie con redditi ISEE non superiori a 40.000 euro, di poter richiedere il suddetto bonus.
L’importo può essere richiesto soltanto da un componente del nucleo familiare ed è riconosciuto fino a un importo massimo di:
- 500 euro per i nuclei familiari composti da più di due persone
- 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone
- 150 euro per quelli composti da una sola persona
La circolare chiarisce che per “nucleo familiare” si intende quello definito dal regolamento per la determinazione dell’Isee, da non confondere con la nozione di “familiare a carico”.
Le strutture presso le quali è possibile utilizzare il bonus, sono le «imprese turistico ricettive», «agriturismi» e «bed and breakfast», riconducibili alla sezione 55 di cui ai codici Ateco: alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggi connessi alle aziende agricole, chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze e cottage senza servizi di pulizia. Nell’elenco sono inclusi anche coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica stagionale.
Il bonus deve essere speso in un’unica soluzione e senza possibilità di frazionamento, si utilizza per l’80% sotto forma di sconto per il pagamento del servizio turistico e per il 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi. In caso di mancata fruizione del soggiorno, non può essere rimborsato.
Il bonus non può essere utilizzato sulle prestazioni rese da più fornitori, ad eccezione di quelle per servizi accessori come per esempio i servizi balneari indicati nella stessa fattura dall’unico fornitore.
Il credito non può essere utilizzato per effettuare pagamenti attraverso l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, anche non residenti, diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
Per poter richiedere l’agevolazione, bisogna essere in possesso dello SPID o della Carta d’Identità Elettronica, ed installare l’app dei servizi pubblici, denominata IO, resa disponibile gratuitamente da PagoPA Spa. In caso di esito positivo, viene fornito un codice univoco e un QR-code e, al momento del pagamento dell’importo dovuto, il componente del nucleo familiare che intende fruire del bonus deve comunicare al fornitore i suddetti codici per aver diritto allo sconto.
In questo modo, viene verificato in tempo reale lo stato di validità dell’agevolazione e l’importo massimo dello sconto applicabile.
Le strutture ricettive, invece, per utilizzare il credito d’imposta corrispondente allo sconto concesso al cliente, dovranno documentare il totale del corrispettivo con “fattura elettronica o documento commerciale”, i quali dovranno riportare il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.
Per coloro che non sono tenuti a emettere fattura elettronica sarà valida anche l’emissione di una fattura, di un documento commerciale non elettronico o di uno scontrino o ricevuta fiscale. Ne consegue che anche i forfettari possono applicare lo sconto.
A partire dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, il fornitore può recuperare lo sconto sotto forma di credito d’imposta, che potrà essere utilizzato in compensazione nel modello F24 senza limiti di importo, inserendo il codice tributo “6915”.
In alternativa, il fornitore può cedere il credito, anche parzialmente, a terzi anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.