Il Decreto legge n. 34 del 19.05.2020 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 128, denominato “Rilancio”, con l’art. 25 riconosce un contributo a fondo perduto erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

Il contributo può essere erogato a soggetti (individuali e collettivi) titolari di partita IVA che:

  • esercitino attività di impresa con ricavi “tipici” fino a 5 milioni di euro nel 2019 (compresi gli enti non commerciali in relazione alle attività commerciali svolte);
  • esercitino attività di lavoro autonomo con compensi fino a 5 milioni di euro nel 2019;
  • siano titolari di reddito agrario

Sono escluse dall’agevolazione le seguenti categorie:

  • soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza per l’ottenimento del contributo;
  • enti pubblici;
  • intermediari finanziari;
  • società di partecipazioni finanziarie e non finanziarie;
  • contribuenti che hanno diritto alle indennità di cui agli artt. 27 e 38 del D.L. 18 del 17.03.2020 convertito in L. 27 del 24.04.2020 e precisamente:
    • liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 23.02.2020 e lavoratori co.co.co. iscritti alla Gestione separata INPS;
    • lavoratori dello spettacolo.
  • lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (casse professionisti).

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 di quello di aprile 2019 (ovvero la perdita del fatturato sia superiore al terzo) considerando la data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato di aprile 2019:

  • 20% se i ricavi o compensi sono stati <= ad euro 400.000;
  • 15% se i ricavi o compensi sono stati > di euro 400.000 e <= ad euro 1.000.000;
  • 10% se i ricavi o compensi sono stati > di euro 1.000.000 e<= ad euro 5.000.000

Viene comunque riconosciuto un contributo a fondo perduto minimo fino 1.000 euro alle persone fisiche e fino a 2.000 euro ai soggetti diversi dalle persone fisiche qualora il contributo loro spettante, calcolato con le modalità già esposte, fosse di importo inferiore al minimo o anche pari a zero se non calcolabile per mancanza di elementi di confronto.

Per ottenere il contributo a fondo perduto occorre presentare un’istanza all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica; tale domanda potrà essere presentata anche dagli intermediari fiscali autorizzati che siano delegati al servizio del cassetto fiscale o ai servizi della fatturazione elettronica sul portale dell’Agenzia delle Entrate.

Il provvedimento dovrà anche fissare la data di avvio della procedura telematica per la presentazione dell’istanza. I termini di presentazione sono di sessanta giorni dall’avvio della procedura telematica stabilita dal provvedimento direttoriale.

Il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

L’istanza conterrà anche l’autocertificazione di regolarità antimafia e subirà tutti i controlli previsti dalle disposizioni del suddetto decreto legislativo. In caso di irregolarità, sono previsti da due a sei anni di reclusione.

Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle entrate mediante atto di recupero addebita il contributo non spettante, irrogando le sanzioni previste per l’utilizzo di crediti inesistenti (dal 100 al 200 per cento dell’importo erogato e non spettante) e gli interessi del 4% annuo.

La percezione del contributo in tutto o in parte non spettante configura anche il reato di cui all’art. 316-ter del Codice penale punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.