Il 16 marzo 2019 è entrato in vigore L’articolo 378 del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.
La nuova disposizione, che modifica l’articolo 2486 c.c., prevede nuove responsabilità in capo agli amministratori di società: “gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti».
Tutti gli amministratori sono quindi responsabili delle obbligazioni sociali (cioè di tutti i debiti della società verso dipendenti, Stato, banche e fornitori) e risponderanno con il proprio patrimonio delle obbligazioni sociali della società amministrata per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, così come disposto dal nuovo art. 2476.
Di conseguenza, a fronte di uno stato di dissesto dell’impresa, i creditori potranno chiedere il sequestro del patrimonio degli amministratori, indipendentemente dalle cause della crisi aziendale. Tale nuova responsabilità viene estesa anche a sindaci e revisori.
Come ribadisce il nuovo 2086 secondo comma: “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.