Dal 1° gennaio, l’introduzione del registratore telematico, ha imposto a tutti i commercanti, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi direttamente all’Agenzia delle Entrate.

I soggetti obbligati a tenere il registratore telematico, memorizzano i dati dei corrispettivi giornalieri registrati sull’apparecchio in esame e trasmettono telematicamente i dati dei corrispettivi introitati, mediante l’uso del registratore telematico. In sede di chiusura giornaliera, infatti, l’apparecchio genera un file XML e lo trasmette telematicamente al sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate.

Non sarà quindi più necessaria la conservazione delle copie dei documenti commerciali (scontrini) rilasciati ai clienti, nè occorrerà più tenere il registro dei corrispettivi.

I registratori telematici possono essere attivati solo dal personale di laboratori tenici abilitati presso l’Agenzia delle Entrate e, prima di essere messo in servizio, il registratore deve essere censito mediante una procedura che l’esercente, o un intermedario abilitato e delgato, deve fare sul portale delle Entrate.

Una volta terminate queste operazioni, sempre dal sito dell’A.d.E. bisognerà scaricare un’etichetta con un QR code, che andrà poi applicato sul registratore telematico in una posizione visibile a clienti e verificatori.

Come detto, i registratori telematici possono essere attivati o disattivati solo dal personale di laboratori abilitati dall’Agenzia delle Entrate e subiscono verifiche a cadenza biennale, dopo la prima che avviene al momento dell’attivazione.

La trasmissione telematica si considera completata quando l’Agenzia delle Entrate, ricevuto il file contenente le informazioni previste, attesta l’avvenuta trasmissione dei dati mediante un esito di ricezione, secondo le modalità e i tempi descritti nelle specifiche tecniche operative;
In caso di esito negativo, le informazioni si considerano non trasmesse, secondo le cause previste. Allora, gli esercenti effettuano la trasmissione del file corretto entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.

In caso di guasto, l’esercente dovrà contattare un tecnico abilitato per la riparazione. Nell’attesa si può utilizzare un altro registratore di cassa telematico attivo o, in alternativa, registrare manualmente i dati.

I soggetti interessati all’adozione del registratore telematico sono i commercianti al dettaglio e attività assimilate (individuati dall’art. 22, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)

Sono invece esonerati i contribuenti che effettuano le seguenti operazioni:

  • operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell’art. 2, del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696 e dei DD. del Ministro dell’Economia e delle finanze del 13 febbraio 2015 e del 27 ottobre 2015
  • prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;
  • fino al 31 dicembre 2019, le operazioni collegate e connesse a quelle di cui alle lettere a) e b), nonché alle operazioni di cui all’art. 22, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate in via marginale rispetto a quelle di cui alle lettere a) e b) o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione, ai sensi dell’art. 21, del medesimo D.P.R. n. 633/1972.
    Sono considerate effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all’uno per cento del volume d’affari dell’anno 2018;
  • le operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno, nel corso di un trasporto internazionale;
  • le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri [lett. b-bis), aggiunta al suddetto D.M. 10 maggio 2019, dall’art. 1, del D.M. 24 dicembre 2019];

Le sopraindicate operazioni devono essere sempre annotate nel registro dei corrispettivi.

Sono inoltre esonerati dall’utilizzo del registratore telematico i soggetti che investono il settore sanitario e quello dei giochi.

Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi non si applicano, in caso di ritardi nella trasmissione, le sanzioni previste (Art. 2, comma 6, D.Lgs. n. 127/2015).

 

Operazioni esonerate dall’obbligo di tenuta del registratore telematico:

  1. a) le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  2. b) le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione;
  3. c) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall’articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni;
  4. d) le cessioni di beni risultanti dal documento di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se integrato nell’ammontare dei corrispettivi;
  5. e) le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli d’antiquariato;
  6. f) le prestazioni di servizi rese da notai per le quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi in misura fissa ai sensi del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 dicembre 1980, nonché i protesti di cambiali e di assegni bancari;
  7. g) le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie;
  8. h) le operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate;
  9. i) le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;
  10. l) le prestazioni di traghetto rese con barche a remi, le prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, le prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale, le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi, le prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti che esplicano attività di traghetto fluviale di persone e veicoli tra due rive nell’ambito dello stesso comune o tra comuni limitrofi;
  11. m) le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli ed altri servizi resi da aziende o istituti di credito da società finanziarie o fiduciarie e dalle società di intermediazione mobiliare;
  12. n) le cessioni e le prestazioni esenti di cui all’articolo 22, primo comma, punto 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ;
  13. o) le prestazioni inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito di cui al primo comma dell’articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , effettuate dal soggetto esercente l’attività di trasporto;
  14. p) le prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese da soggetti che, senza finalità di lucro, svolgono la loro attività esclusivamente nei confronti di portatori di handicap;
  15. q) le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole;
  16. r) le prestazioni effettuate, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni;
  17. s) le prestazioni rese da fumisti, nonché quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini;
  18. t) le prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza collaboratori o dipendenti;
  19. u) le prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
  20. v) le prestazioni rese da impagliatori e riparatori di sedie senza dipendenti e collaboratori;
  21. z) le prestazioni di cardatura della lana e di rifacimento di materassi e affini rese nell’abitazione dei clienti da parte di materassai privi di dipendenti e collaboratori;
  22. aa) le prestazioni di riparazione di biciclette rese da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
  23. bb) le cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;
  24. cc) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;
  25. dd) le cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate;
  26. ee) le somministrazioni di alimenti e bevande, accessorie al servizio di pernottamento nelle carrozze letto, rese dal personale addetto alle carrozze medesime;
  27. ff) le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente;
  28. gg) le prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari, indipendentemente dall’eventuale presenza di personale addetto;
  29. hh) le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonché dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco, contemplate dall’articolo 9-bis della legge 6 febbraio 1992, n. 66 ;
  30. ii) le prestazioni aventi per oggetto l’accesso nelle stazioni ferroviarie;
  31. ll) le prestazioni aventi per oggetto servizi di deposito bagagli;
  32. mm) le prestazioni aventi per oggetto l’utilizzazione di servizi igienico-sanitari pubblici;
  33. nn) le prestazioni di alloggio rese nei dormitori pubblici;
  34. oo) le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni;
  35. pp) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dalle persone fisiche di cui all’articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 , se rientranti nel regime di esonero dagli adempimenti di cui all’articolo 34, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ;
  36. qq) le cessioni e le prestazioni poste in essere da regioni, province, comuni e loro consorzi, dalle comunità montane, delle istituzioni di assistenza e beneficenza, dagli enti di previdenza, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni pubbliche di cui all’articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , nonché dagli enti obbligati alla tenuta della contabilità pubblica, ad esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai comuni;
  37. rr) [le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata];
  38. ss) le prestazioni relative al servizio telegrafico nazionale ed internazionale rese dall’Ente poste;
  39. tt) le attrazioni e gli intrattenimenti indicati nella sezione I limitatamente alle piccole e medie attrazioni e alla sezione III dell’elenco delle attività di cui all’articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, escluse le attrazioni installate nei parchi permanenti da divertimento di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, qualora realizzino un volume di affari annuo superiore a cinquanta milioni di lire;

ttbis) le prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico nonché quelle rese al domicilio del cliente tramite gli addetti al recapito;

 

  1. Non sono soggette all’obbligo di documentazione disposto dall’articolo 12, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , in relazione agli adempimenti prescritti, le categorie di contribuenti e le operazioni che a norma dell’articolo 22, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , sono esonerate dall’obbligo di emissione della fattura in virtù dei seguenti decreti del Ministro delle finanze:
  2. a) D.M. 4 marzo 1976: Associazione italiana della Croce rossa;
  3. b) D.M. 13 aprile 1978: settore delle telecomunicazioni;
  4. c) D.M. 20 luglio 1979: enti concessionari di autostrade;
  5. d) D.M. 2 dicembre 1980: esattori comunali e consorziali;
  6. e) D.M. 16 dicembre 1980: somministrazione di acqua, gas, energia elettrica e manutenzione degli impianti di fognatura, i cui corrispettivi sono riscossi a mezzo ruoli esattoriali;
  7. f) D.M. 16 dicembre 1980: somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento;
  8. g) D.M. 22 dicembre 1980: società che esercitano il servizio di traghettamento di automezzi commerciali e privati tra porti nazionali;
  9. h) D.M. 26 luglio 1985: enti e società di credito e finanziamento;
  10. i) D.M. 19 settembre 1990 : utilizzo di infrastrutture nei porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari di confine.

 

2) D. M 13 febbraio 2015

  1. Non sono soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi di cui all’art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le seguenti tipologie di operazioni:
  2. a) servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente resi nei confronti degli utenti dal concessionario in esecuzione del contratto di concessione stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  3. b) servizi di gestione e di rendicontazione del pagamento dei corrispettivi dovuti dall’utenza per le pratiche di competenza del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici resi nei confronti degli utenti dal concessionario in esecuzione del contratto di concessione stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

3) D. M. 27 ottobre 2015

  1. Non sono soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi di cui all’art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le seguenti tipologie di operazioni:
  2. a) prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione.