Con la circolare n. 14 del 17 giugno 2019, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle modalità operative di emissione e gestione della fattura elettronica e conferma anche per il 2020 il divieto di emissione dei documenti in formato elettronico relativamente alle prestazioni sanitarie rese nei confronti di persone fisiche.

Gli operatori sanitari possono emettere fattura elettronica mediante SdI solamente in riferimento alle prestazioni non sanitarie (in cui esse non contengano elementi che consentano di desumere informazioni sullo stato di salute del paziente.)

La manovra di bilancio 2020 prevede quindi, il divieto di emissione delle fatture elettroniche in formato XML per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Sul piano soggettivo, il divieto riguarda:

  • Gli operatori tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria
  • Gli operatori non tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria (logopedisti, podologi, ecc)

Sul piano oggettivo, il divieto di invio tramite SdI riguarda tutte le fatture contenenti prestazioni:

  • Sanitarie (visite specialistiche, analisi, erogate nei confronti delle persone fisiche)
  • Miste (sia spese sanitarie, sia voci di spesa non sanitarie, le quali andranno poi trasmesse al Sistema TS con la tipologia “altre spese” se non distinguibili tra loro, ovvero comunicate separatamente in caso contrario)
  • Non sanitarie (ad esempio il vitto durante un ricovero, quando includono elementi da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente)

Il divieto opera relativamente alla natura della prestazione, a prescindere sia dal soggetto che le eroga (persone fisiche o società) sia dall’obbligo di invio dei relativi dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche, residenti e non residenti, nel rispetto del trattamento dei dati sensibili, non vanno documentate mediante fattura elettronica tramite SdI, né vanno comunicate tramite esterometro.

Le prestazioni rese da soggetti passivi d’imposta a soggetti diversi dalle persone fisiche vanno documentate a mezzo fattura elettronica via SdI:

  • direttamente nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche
  • materialmente nei confronti delle persone fisiche, ma imputate a soggetti diversi che se ne fanno carico, in tutto o in parte, per contratto ovvero per altro motivo.

A partire dal 1° luglio 2020, tutti i soggetti obbligati all’invio delle informazioni al Sistema Tessera Sanitaria, saranno tenuti a memorizzare e trasmettere i corrispettivi unicamente attraverso la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri al Sistema TS.