Nella seduta dell’8 novembre il Parlamento UE, ha adottato un’importante direttiva che rafforza la tutela del consumatore nei paesi membri e facilita l’esercizio dei diritti dei consumatori, annunciando inoltre misure più efficaci contro le pratiche commerciali sleali o ingannevoli nell’Unione Europea.

La direttiva, rientra nel quadro del “New deal per i consumatori” avviato dalla Commissione nel 2017 e modifica:

  • la direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali (2005/29/CE)
  • la direttiva sui diritti dei consumatori (2011/83/UE)
  • la direttiva sulle clausole abusive nei contratti (93/13/CEE)
  • la direttiva sull’indicazione dei prezzi (98/6/CE)

In particolare, la norma prevede:

  • il diritto a rimedi individuali per i consumatori lesi da pratiche commerciali sleali, come un marketing aggressivo
  • maggiore trasparenza nelle transazioni online
  • la semplificazione di alcuni dei criteri utilizzati per stabilire il livello delle sanzioni per le violazioni del diritto UE in materia di consumatori
  • l’obbligo per i mercati online di comunicare ai consumatori se, in una transazione, il professionista responsabile è il venditore e/o il mercato online stesso
  • la tutela dei consumatori rispetto ai servizi digitali “gratuiti”, ovvero quelli per i quali i consumatori non pagano ma forniscono dati personali (ad esempio l’archiviazione su cloud o i social media)
  • informazioni chiare ai consumatori in caso di riduzione dei prezzi
  • l’eliminazione di oneri sproporzionati
  • chiarimenti sulla libertà degli Stati membri di adottare provvedimenti per proteggere gli interessi legittimi dei consumatori rispetto a pratiche particolarmente aggressive o ingannevoli di commercializzazione o vendita nel quadro di vendite negoziate fuori dai locali commerciali
  • chiarimenti sul trattamento che gli Stati membri dovrebbero riservare alla commercializzazione ingannevole di prodotti “a duplice qualità”

Il testo della direttiva sarà sottoposto all’approvazione formale del Consiglio dei ministri Ue e gli Stati membri disporranno di 24 mesi dalla data di entrata in vigore per recepirla nel diritto nazionale.