Il contribuente può decidere se estinguere il debito in un’unica soluzione, con scadenza il 30 novembre 2019, oppure suddividerla in 5 rate, così disposte:
- 35% con scadenza il 30 novembre 2019;
- 20% con scadenza il 31 marzo 2020;
- 15% con scadenza il 31 luglio 2020;
- 15% con scadenza il 31 marzo 2021;
- il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.
Anche in caso di un mancato accoglimento della procedura, la legge prevede che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invii al contribuente entro il 31 ottobre 2019 una “Comunicazione” contenente le motivazioni.
Laddove, nella stessa domanda, siano ricompresi i suddetti debiti, nella comunicazione il contribuente sarà informato dell’automatica inclusione nei benefici della Definizione agevolata 2018 (c.d. “rottamazione-ter”) fornendo l’ammontare complessivo delle somme dovute per l’estinzione dei debiti, con l’indicazione della scadenza delle rate e l’importo di ciascuna di esse, unitamente ai bollettini precompilati.
Per lo stesso debito già incluso nella domanda di Saldo e Stralcio, la legge prevede l’impossibilità di richiedere una nuova rateizzazione.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo del “Saldo e stralcio” (c.d. “debiti definibili”), a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione:
- NON darà seguito alle procedure esecutive già avviate, salvo che non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- NON avvierà nuove procedure cautelari o esecutive, mentre resteranno attivi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda.
La legge prevede inoltre che vengano sospesi:
- i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
- gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.
Nel caso il debito fosse già oggetto di dilazione alla data di scadenza della prima rata del piano, la precedente rateizzazione sarà revocata e non sarà più possibile ottenerne una nuova.