Il “bonus pubblicità” è un credito d’imposta del 75% concesso alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche online e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali il cui valore degli investimenti effettuati per gli stessi scopi, superi almeno dell’ 1% quello dell’anno precedente.

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24.

L’agevolazione viene concessa in base al regime “de minimis”, per beneficiare del bonus pubblicità occorre quindi verificare di non aver superato i 200.000 euro di aiuti ottenuti nell’esercizio in corso e nei 2 esercizi precedenti.

Dal 1° al 31 ottobre 2019, come previsto dall’art. 3-bis del decreto Sport e cultura (D.L. n. 59/2019, convertito con l. n. 81/2019), i soggetti sopra indicati possono inviare le richieste per accedere al credito d’imposta previsto per gli investimenti pubblicitari.

Le comunicazioni devono essere presentate attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate con le seguenti modalità:

– direttamente, da parte dei soggetti abilitati

– tramite una società del gruppo

Se la comunicazione telematica è presentata direttamente dal beneficiario, la firma si considera apposta con l’inserimento delle proprie credenziali di accesso all’area riservata dell’Agenzia.

Se il richiedente fa parte di un gruppo societario, il soggetto beneficiario deve compilare il modello, sottoscriverlo con firma autografa o con una delle firme elettroniche previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), e consegnarlo, con una copia del documento di identità, all’intermediario.

Nessun documento va allegato alla comunicazione né alle autodichiarazioni contenute nel modello telematico. Il richiedente dovrà però conservare tutta la documentazione a sostegno della domanda, da esibire su richiesta dell’Amministrazione.

La stessa modalità deve essere seguita, a seconda che la comunicazione telematica sia inviata direttamente o tramite intermediario, anche per la sottoscrizione della “dichiarazione sostitutiva da rendere se il credito di imposta è superiore a 150mila euro”.