L’Agenzia delle Entrate, in risposta all’istanza di interpello n. 332 dell’8 agosto 2019, fornisce chiarimenti sulla distribuzione della riserva in sospensione d’imposta generata dalla rivalutazione degli immobili.
Riguardo il 2018, deve considerarsi una riserva di utili e, pertanto, è applicabile una tassazione in capo al socio con l’imposta sostitutiva del 26%.
Nel caso di specie, la società aveva rivalutato un immobile, pagando l’imposta sostitutiva per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, ma non aveva affrancato il saldo attivo di rivalutazione (mantenendo la condizione di riserva in sospensione d’imposta).
Nel 2018 la società ha distribuito parte della riserva di rivalutazione ai due soci, entrambi titolari di partecipazioni qualificate. Per tale periodo d’imposta, la società provvederà ad una variazione in aumento pari alla riserva di rivalutazione distribuita, al lordo dell’imposta pagata imputata in proporzione alla parte distribuita.
La società istante, in particolare, chiede come debba essere tassata la somma che ha distribuito ai soci persone fisiche, i quali hanno percepito, nel corso del periodo d’imposta 2018, somme derivanti dalla distribuzione parziale della riserva di rivalutazione iscritta in bilancio, riserva che accoglie il saldo attivo della rivalutazione, ai fini fiscali, di immobili strumentali di proprietà della società e che non è stata oggetto di affrancamento.
In risposta all’istanza, l’Agenzia ritiene che la società, in caso di distribuzione, anche parziale, della riserva in sospensione d’imposta non oggetto di affrancamento, deve effettuare una variazione in aumento nella propria dichiarazione dei redditi e assoggettare il maggior imponibile così determinato all’aliquota ordinariamente prevista.
Ai redditi di capitale derivanti da tali partecipazioni è stata estesa la medesima aliquota del 26%, nonché la modalità di tassazione prevista per le partecipazioni non qualificate mediante l’applicazione della ritenuta a titolo di imposta o dell’imposta sostitutiva. La riforma del regime dei dividendi, infatti, ha equiparato la tassazione degli utili “qualificati” a quella degli utili “non qualificati”, prevedendo l’applicazione generalizzata della ritenuta a titolo d’imposta del 26%.
La regola generale del nuovo regime di tassazione, introdotta dalla legge di bilancio, prevede che le disposizioni si applicano ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018, in base al principio di cassa, relativamente agli utili derivanti da partecipazioni qualificate (articolo 1, comma 1005, legge n. 205/2017).
Il regime transitorio (articolo 1, comma 1006, legge 205/2017), prevede che“alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 26 maggio 2017”
L’Agenzia, pertanto, ritiene non applicabile il regime transitorio trattandosi di riserve formate con utili prodotti, ai fini fiscali, nel corso dell’esercizio 2018 e la cui distribuzione è stata deliberata nello stesso esercizio, bensì la regola generale. Di conseguenza la società dovrà applicare una ritenuta a titolo d’imposta del 26% calcolata sull’ammontare della riserva distribuita ai due soci, detentori di partecipazioni qualificate.