La fattura elettronica inviata in ritardo, con errori o addirittura omessa può determinare gravi conseguenze per il contribuente, soprattutto in termini di sanzioni.

A tale proposito, bisogna però distinguere tra quanto previsto nel periodo transitorio o di moratoria e in quello successivo.

Secondo quanto introdotto dall’art.10 del DL 119/2018, infatti, non è prevista alcuna sanzione nell’ipotesi di tardiva emissione delle fatture in formato elettronico per i primi sei mesi dell’anno 2019 per i contribuenti trimestrali.

E’ stato quindi stabilito, per venire incontro alle esigenze di rodaggio del sistema, che:

  • per i contribuenti IVA mensili si potrà godere della riduzione delle sanzioni fino alla liquidazione IVA in scadenza il prossimo 16 ottobre 2019, ovvero per tutte le fatture con iva a debito emesse fino alla data del 30 settembre.
  • per i contribuenti IVA trimestrali il periodo transitorio è terminato lo scorso 20 agosto, termine di scadenza della liquidazione IVA relativa al secondo trimestre. Per l’IVA a debito sulle fatture emesse dallo scorso 1° luglio le sanzioni previste in caso di fattura elettronica tardiva, omessa o errata sono quelle ordinarie.

Il DL chiarisce che le sanzioni sono ridotte dell’80% ai contribuenti che entro il 18 novembre (essendo il 16 e il 17 festivi) fattureranno:

  • le operazioni del secondo trimestre 2019 (se trimestrali);
  • le operazioni di settembre 2019 (se mensili).

Le fatture immediate riferite ad operazioni a decorrere dal 1 ottobre 2019 dovranno essere emesse entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, trascorsa tale data, si applicherà per intero la sanzione.

Le fatture immediate riferite ad operazioni a decorrere dal 1 luglio 2019 emesse dai soggetti che liquidano l’imposta trimestralmente entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, sarà applicata per intero la sanzione (art.6 del Dlgs 471/97)

Le sanzioni previste a regime, a partire dallo scorso 1° luglio 2019 sono:

  • violazione registrazione o fatturazione senza conseguenze sul calcolo dell’Iva, Articolo 6 comma 1 d. lgs. 471/1997, da 250 euro a 2.000 euro;
  • fatturazione elettronica o registrazione omessa, tardiva o errata, articolo 6 comma 1 d. lgs. 471/1997, dal 90% al 180% dell’imposta, con importo minimo di 500 euro;
  • violazione fatturazione elettronica e/o registrazione importi esenti, non imponibili, non soggetti ad IVA o reverse charge, articolo 6 comma 2 d. lgls. 471/1997, dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro; se non ci sono conseguenze sul calcolo Iva o delle imposte sui redditi le sanzioni sono compresa da un minimo di 250 ad un massimo di 2.000 euro;
  • violazioni solo formali, articolo 6 comma 5-bis d. lgs. 472/1997, niente sanzioni.