CIRCOLARE DI STUDIO
- Le novità del decreto fiscale 193/2016: la rottamazione delle cartelle e lo spesometro trimestrale dal 2017;
- La Cassazione si pronuncia in tema di irap e in tema di regime Iva della somministrazione dei pasti ai dipendenti;
- L’Agenzia fornisce chiarimenti sull’opzione per la tassazione su base catastale da parte della società agricola che produce energia fotovoltaica;
- Inserimento nel cassetto fiscale delle scelte per 8, 5 e 2 per mille;
- Nuove lettere ai contribuenti per segnalare le anomalie sui redditi 2012;
- L’INPS fornisce chiarimenti sul rinnovo dell’ISEE per l’assegno di natalità
Soggetti interessati
IMPRESE
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PROFESSIONISTI
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PERSONE FISICHE
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SOMMARIO
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- DECRETO FISCALE 193/2016: LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE, SEPPUR PARZIALE
L’art.6 del decreto ha introdotto una definizione agevolata delle cartelle esattoriali, con cui i contribuenti, aventi debiti iscritti a ruolo, possono estinguere tali debiti tramite il pagamento:
- delle somme relative a capitale ed interessi;
- delle somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio sulle somme di cui sopra e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di rimborso delle spese di notifica
I contribuenti vengono dunque esentati dal versamento delle somme relative alle sanzioni e agli interessi di mora maturati sui propri carichi fiscali iscritti a ruolo.
La definizione agevolata può essere esercitata anche dai contribuenti che hanno già pagato parzialmente le somme iscritte a ruolo purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.
Sono esclusi dalla definizione agevolata, invece, i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
- le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada (la definizione agevolata si applica solo agli interessi)
Per beneficiare di tale agevolazione, i contribuenti interessati devono presentare, entro il 23/01/2016, una dichiarazione con cui comunicano all’agente della riscossione il numero di rate nel quale intendono effettuare il pagamento, nonché l’impegno a rinunciare agli eventuali giudizi pendenti, aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione.
Il numero massimo di rate attualmente previsto per il versamento è 4. La presentazione della dichiarazione comporta:
- la sospensione dei i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di tale dichiarazione;
- l’impossibilità per l’agente di riscossione di avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche;
- l’impossibilità per l’agente di riscossione di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati
La domanda potrà essere presentata attraverso il modello apposito pubblicato sul sito di Equitalia S.p.A.
Quest’ultima, una volta ottenuta la dichiarazione, comunicherà al contribuente l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. In ogni caso la scadenza della quarta rata non andrà oltre il 15 marzo 2018.
Il mancato, insufficiente o tardivo versamento di una qualunque rata di quelle prestabilite comporta la decadenza della definizione agevolata.
Il versamento delle somme può essere effettuato presso gli sportelli dell’agente di riscossione, mediante i bollettini precompilati allegati alla comunicazione dell’agente di riscossione, mediante domiciliazione bancaria (se il contribuente nella dichiarazione ha indicato il proprio IBAN).
- DECRETO FISCALE 193/2016: AL VIA LO SPESOMETRO TRIMESTRALE DAL 2017
L‘art.4 del decreto ha modificato l‘art.21 del Dl 78/2010 in materia di spesometro. La comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, adempimento annuale ante modifiche, diviene dal 2017 un adempimento trimestrale.
I soggetti passivi ai fini Iva trasmettono entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre i seguenti dati riferiti alle fatture emesse e ricevute:
- dati della controparte;
- data e numero fattura;
- base imponibile;
- aliquota applicata;
- ammontare dell’imposta;
- tipologia di operazione.
Per le operazioni suddette, gli obblighi di conservazione elettronica si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio e memorizzati dall’Agenzia delle entrate, con tempi e modalità che saranno definiti con provvedimento dell’Agenzia delle entrate.
Vanno inoltre trasmesse, con stesse modalità e stessi termini dello spesometro, le liquidazioni periodiche ai fini Iva, anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito (art. 21 bis del Dl 78/2010).
Il nuovo adempimento periodico si innesta nel processo di implementazione della compliance tra il Fisco ed il contribuente, il quale verrà informato in merito ed eventuali incoerenze tra quanto dichiarato e/o versato e le altre informazioni in possesso dell’Agenzia e potrà fornire informazioni ovvero ravvedersi con una riduzione delle sanzioni.
Sono esonerati dalla trasmissione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA i soggetti non tenuti alla presentazione della Dichiarazione Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.
Le nuove disposizioni si applicano a partire dal 1°gennaio 2017. La prima scadenza utile ai fini della comunicazione sarà, dunque, relativa al I trimestre 2017 e cadrà in data 31 maggio 2017; nel frattempo un provvedimento dell’Agenzia definirà i dettagli del ‘nuovo spesometro’. Si presume, dunque, che lo spesometro relativo alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2016 segua la precedente normativa.
La comunicazione di tali dati comporta la soppressione dal 2017 dei seguenti adempimenti:
- la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio (art.7,dodicesimo comma, del DPR 605/1973);
- la trasmissione degli elenchi Intrastat limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e servizi da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’UE;
- la comunicazione annuale delle operazioni con i Paesi Black List (art.1 commi da 1 a 3 del Dl 40/2010). La comunicazione va ancora effettuata per le operazioni effettuate nel periodo d’imposta 2016.
La dichiarazione Iva annuale va presentata nel mese di febbraio per l’Iva dovuta per il 2016 e tra il 1° febbraio e il 30 aprile per l’Iva dovuta a decorrere dal 2017.
- 3. LE SCELTE PER 8, 5 E 2 PER MILLE VENGONO INSERITE NEL CASSETTO FISCALE PER UNA MAGGIORE TRASPARENZA
L’Agenzia delle Entrate con comunicato stampa annuncia che a partire dal 24 ottobre il contribuente può visualizzare nel proprio Cassetto fiscale le scelte espresse per la destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille. Ciò a garanzia che le preferenze manifestate siano correttamente trasmesse all’Agenzia delle Entrate.
I contribuenti persone fisiche possono controllare in prima persona la correttezza delle scelte trasmesse al fisco dai Caf e dagli altri intermediari, a partire dal 2015 per l’anno d’imposta 2014. Un’evoluzione all’insegna di una sempre maggiore completezza e trasparenza dei dati a disposizione del cittadino, con il Cassetto fiscale che si arricchisce di nuove informazioni per dare evidenza delle scelte espresse.
Soltanto il titolare del Cassetto fiscale potrà visualizzare le scelte trasmesse dall’anno d’imposta 2014 all’Agenzia circa la destinazione dell’8 per mille allo Stato o a una confessione religiosa, l’ente prescelto per il 5 per mille, oltre che il partito politico e l’associazione culturale indicati per il 2 per mille. Queste informazioni, infatti, non saranno visibili da parte dell’intermediario eventualmente delegato all’accesso al cosiddetto “Cassetto fiscale delegato”.
- 4. NUOVE LETTERE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER SEGNALARE AI CONTRIBUENTI ANOMALIE SUI REDDITI 2012
L’Agenzia delle entrate, con comunicato stampa, annuncia l’invio di altre 60mila lettere ai contribuenti persone fisiche che nell’anno 2012 hanno percepito e non dichiarato, o dichiarato parzialmente, redditi di fabbricati derivanti da contratti di locazione di immobili, compresi quelli per i quali è stato scelto il regime della cedolare secca. L’Agenzia fornisce ai cittadini informazioni sul reddito di fabbricati derivante da canoni di locazione che, dai dati in possesso delle Entrate, risulterebbe non dichiarato, in tutto o in parte, nel modello Unico Pf o nel modello 730, presentati nel 2013 per i redditi 2012.
Le comunicazioni arriveranno per posta ordinaria o, per i titolari di partita Iva, agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) registrati nell’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
Il dettaglio di tutti gli elementi di anomalia sarà disponibile all’interno del cassetto fiscale, nella nuova sezione “L’Agenzia scrive”, dedicata alle comunicazioni pro compliance.
Se il contribuente ammette l’errore, può correggerlo utilizzando il ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni correlate alla infedele dichiarazione in misura ridotta. Per effettuare il pagamento, occorrerà indicare nel modello F24 il codice atto riportato in alto a sinistra sulla lettera.
I contribuenti interessati a regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse con le modalità previste dall’istituto del ravvedimento operoso, fruiscono della sanzione ridotta pari al 15% della maggiore imposta determinata (ossia un sesto della sanzione minima). Se è stato scelto il regime della “cedolare secca”, previsto per
i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, la sanzione sarà più elevata, ovvero pari al:
- 30% della maggiore imposta determinata (ossia 1/6 della sanzione minima – 180%) se i canoni sono stati dichiarati solo parzialmente;
- 40% della maggiore imposta determinata (ossia 1/6 della sanzione minima – 240%) nel caso in cui non siano stati dichiarati.
L’Agenzia ha aggiornato il “calcolatore” online, denominato “Calcolatore sanzioni ed interessi infedele dichiarazione ravvedimento operoso anno d’imposta 2012”, per semplificare il calcolo delle sanzioni e degli interessi dovuti in presenza di cedolare secca. Tale strumento permetterà di calcolare velocemente le sanzioni ridotte del ravvedimento operoso per i redditi 2012, sia in caso di imposta sostitutiva della cedolare secca, sia in caso di imposte ordinarie per reddito da fabbricati. Il calcolatore del Fisco è raggiungibile online al seguente indirizzo: home – servizi online – servizi fiscali – servizi senza registrazione.
- 5. ANCHE I PROFESSIONISTI, SE ASSOCIATI, VERSANO L’IRAP
Liberi professionisti sempre più assimilati ad imprenditori, ancorché quando l’attività è svolta in forma associata. Questo ciò che emerge, non solo dalle decisioni del parlamento UE, in relazione all’accesso ai fondi strutturali FSE e FERS in favore dei professionisti (raccomandazione della Commissione Europea 2013/361/CE; Regolamento europeo 1303/2013; ddl di Stabilità 2016), ma anche dall’ultimo orientamento della Corte di Cassazione, in relazione al versamento delle imposte. Ed invero, la Cassazione ha rigettato il ricorso promosso da uno studio associato formato da avvocati e commercialisti, i quali avevano impugnato la sentenza della Corte Tributaria Regionale di Gorizia che aveva respinto il loro ricorso avverso la sentenza di primo grado, con cui i giudici avevano confermato il silenzio – rifiuto dell’Agenzia delle Entrate sull’istanza di rimborso delle somme versate dallo studio associato a titolo di IRAP.
Sostanzialmente, secondo i professionisti dello studio, le somme versate a titolo di IRAP non sarebbero dovute, in quanto, nel periodo di riferimento, ciascun professionista svolgeva la propria attività in maniera indipendente e individuale, senza avvalersi degli altri associati, in quanto:
- le attività non sono intercambiabili,
- si tratta di attività iscritte in codici attività diversi;
- i compensi ricevuti per l’esercizio di funzioni di curatore fallimentare, sindaco ed amministratore di società derivano solo dal lavoro professionale dei singoli.
I ricorrenti basavano le loro ragioni su una decisione della stessa Cassazione – sez. 5, ord. n. 2715 del 05/02/2008 – con cui i giudici avevano affermato che il requisito dell’autonoma organizzazione sussiste solo quando il centro di interessi, dotato di autonomia funzionale, che caratterizza gli studi associati (stante il carattere strettamente personale e fiduciario dell’esercizio delle professioni) dia luogo ad un insieme di strutture «… di guisa che il reddito da sottoporre ad Irap sia stato almeno potenziato e derivato dalla struttura e non derivi dal solo lavoro professionale dei singoli».
Tuttavia, nella sua odierna pronuncia, la Cassazione ricorda che sulla materia si sono pronunciate le Sezioni Unite, le quali hanno affermato il principio di diritto secondo cui “presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio ovvero alla prestazione di servizi; ma quando l’attività è esercitata dalle società e dagli enti, che siano soggetti passivi dell’imposta a norma del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, comprese quindi le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni – essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l’attività è svolta, costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d’imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell’autonoma organizzazione ”(Sez. U. n. 7371 del 14/04/2016).
Stante tale principio, dunque, nessuna rilevanza può avere il fatto che ciascun professionista appartenga ad un ordine differente e/o svolga attività non intercambiabile con gli altri, così come nessuna rilevanza può avere il fatto che i rispettivi redditi degli associati derivino da attività svolta in forma autonoma. Unica prova contraria, in tal senso, può essere solo l’assenza di un’organizzazione.
Per la Cassazione l’esistenza di un apparato organizzativo in forma associata è sufficiente per determinare l’obbligatorio versamento dell’IRAP anche per i liberi professionisti.
- 6. LA SOMMINISTRAZIONE DI PASTI AI DIENDENTI NON E’ ASSOGGETTABILE AD IVA
La Corte di Cassazione con sentenza n. 21290 del 20 ottobre 2016 ha affermato che la somministrazione di pasti ai dipendenti non costituisce reddito per l’imprenditore e non è assoggettabile ad Iva.
Nel caso di specie è stato accertato un maggior ricavo e una maggiore Iva dovuta ad un imprenditore esercente attività di albergo e ristorazione, in relazione ai pasti somministrati ai dipendenti e non fatturati come autoconsumo.
I beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa sono da considerarsi ricavi se destinati al consumo personale dell’imprenditore o dei suoi familiari (al loro valore normale); i beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa sono da considerarsi spese se destinati al consumo del personale dipendente.
Ai fini Iva, si applica l’imposta ai pasti ‘autoconsumati’ dall’imprenditore ed i suoi familiari (art.2 comma 2 n°5 DPR 633/1972). La somministrazione di mense aziendali, invece, non costituisce prestazione di servizi ai fini Iva (art.3 comma 3 DPR 633/1972) ed in tale fattispecie va ricondotta la somministrazione di pasti ai dipendenti.
- 7. SOCIETA’ AGRICOLA CHE PRODUCE ENERGIA FOTOVOLTAICA: ESERCIZIO DELL’OPZIONE PER LA TASSAZIONE SU BASE CATASTALE
L’Agenzia delle entrate con Risoluzione 98/E fornisce chiarimenti.
La società istante è una società agricola che nell’ambito della propria attività gestisce un impianto fotovoltaico producendo energia elettrica. Fino al 2015 quest’attività non era connessa all’attività agricola in quanto non sussistevano le condizioni, individuate dal Ministero per le politiche agrarie e forestali. Dal 2016, l’impresa afferma che il volume d’affari derivante dalla produzione di energia sarà inferiore a quello dell’attività agricola principale e chiede se, ai fini dell’esercizio dell’opzione per la tassazione del reddito su base catastale, possa considerare tale produzione un’attività agricola connessa fin dall’inizio del periodo d’imposta (cioè dall’ 1/1/2016).
L’Agenzia delle Entrate con Risoluzione 98/E del 27/10/2016 fornisce una risposta alla società istante. Nel fornire chiarimenti, l’Agenzia ricorda che le società di persone, quelle a responsabilità limitata e le società cooperative possono qualificarsi come imprese agricole se l’oggetto sociale prevede l’esercizio esclusivo delle attività previste dall’art.2135 del codice civile (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse) e se la ragione o denominazione sociale contiene l’indicazione “società agricola”.
Secondo l’art.1 comma 423 della legge 266/2005, tra le attività agricole connesse è inclusa anche la produzione e cessione di energia fotovoltaica. Una società agricola può esercitare l’opzione per la tassazione dei redditi su base catastale, indipendentemente dai limiti entro i quali le attività agricole sono tali ai fini fiscali e alle modalità di determinazione del reddito da utilizzare, a condizione che possegga fin dall’inizio del periodo d’imposta i requisiti soggettivo e oggettivo cioè:
- indicazione di “società agricola” nella propria ragione sociale;
- svolgimento esclusivo delle attività agricole (art.2135 codice civile).
Facendo riferimento a quanto sopra citato l’Agenzia risponde alla società istante affermando che può optare per la tassazione del reddito su base catastale, in quanto, fin dall’inizio dell’esercizio ha come oggetto sociale lo svolgimento esclusivo di attività agricola e ha nella propria ragione sociale l’indicazione di “società agricola”.
Ne consegue che, l’istante a seguito dell’esercizio dell’opzione, potrà:
- assoggettare a tassazione catastale, il reddito derivante dall’attività agricola nell’ambito del quale rientra anche il reddito relativo alla produzione di energia fotovoltaica nel limite di 260.000 kwh annui;
- determinare il reddito forfetariamente applicando il coefficiente del 25% per la produzione di energia fotovoltaica eccedente il predetto limite, nel presupposto che il volume d’affari derivante dallo svolgimento dell’attività agricola principale risulti superiore al volume d’affari derivante dalla produzione di energia fotovoltaica eccedente i suddetti limiti
8. RINNOVO DELL’ISEE PER L’ASSEGNO DI NATALITA’
L’INPS con messaggio n. 4255 del 21/10/2016 definisce il termine ultimo per il rinnovo dell’ISEE ai fini dell’erogazione dell’assegno di natalità per il 2016.
L’art. 1, commi da 125 a 129 Legge 190/2014, prevede il riconoscimento di un assegno di natalità per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. L’importo dell’assegno è di 960 Euro erogati mensilmente, a decorrere dalla data di nascita o adozione e fino al compimento del terzo anno di età o del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare. Condizione necessaria è possedere un valore ISEE non superiore a 25.000 Euro. In caso di ISEE non superiore a 7.000 Euro l’importo dell’assegno è raddoppiato.
Il beneficiario dell’assegno deve necessariamente presentare, per ogni anno di spettanza del beneficio, una nuova DSU ai fini della verifica annuale dell’ISEE.
Le Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) hanno validità fino al 15 gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono presentate.
L’INPS, con messaggio n. 4255 pubblicato il 21/10/2016, rende noto che molti utenti che hanno presentato domanda per l’assegno di natalità nel 2015, non hanno ancora provveduto alla presentazione della DSU utile al rilascio dell’ISEE per il 2016, ciò ha comportato, pertanto, la sospensione dell’erogazione dell’assegno. Affinché si possa riprendere il pagamento di queste mensilità è necessario che gli utenti che hanno presentato domanda per il 2015, presentino la DSU per l’anno in corso entro e non oltre il 31/12/2016.
Si ricorda che…
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Conseguenza della mancata presentazione della DSU entro il 31/12/2016 è la perdita delle mensilità relative al 2016 e la decadenza della domanda presentata nell’anno 2015. In caso l’utente mantenga ancora i requisiti utili all’assegno di natalità, può presentare una nuova domanda nel 2017 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda senza possibilità di recupero per il 2016. |