Con lo scopo di ridurre le ripercussioni economiche derivanti dalla pandemia da Covid-19, la Legge di Bilancio 2021 ha introdotto un fondo destinato a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

Il suddetto esonero viene concesso per un importo massimo di 3.000 euro su base annua per ciascun beneficiario, ma potrà essere rimodulato in caso di superamento dei limiti di spesa previsti dalla Legge di Bilancio e dal Decreto Sostegni, il quale ha aumentato le risorse a disposizione portandole a 2,5 miliardi di euro .

Per la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dell’esonero è necessario un apposito decreto Interministeriale già firmato il giorno 7 maggio 2021 dal Ministro del lavoro Andrea Orlando ed in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il 13 maggio l’INPS ha emanato un messaggio con cui differisce il pagamento dei contributi in scadenza al 17 maggio fino al 20 agosto in attesa del suddetto decreto.

L’esonero contributivo per il 2021 è riconosciuto alle seguenti categorie:

  • lavoratori autonomi e professionisti iscritti alla Gestione separata INPS;
  • professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza;
  • medici, infermieri e altri professionisti e operatori assunti temporaneamente per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Non rientrano nel beneficio i premi INAIL per l’assicurazione per gli infortuni e malattie sul lavoro, che dovranno essere versati regolarmente.

Possono accedere all’esonero unicamente le partite IVA che:

  • abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro nel 2019;
  • abbiano registrato un calo di fatturato dei corrispettivi pari almeno al 33% nel 2020 rispetto all’anno precedente.

Inoltre, ai fini del riconoscimento dell’esonero dei contributi, il titolare di partita IVA dovrà rispettare i seguenti ulteriori requisiti:

  • non deve essere titolare di contratto di lavoro subordinato;
  • non deve essere titolare di pensione diretta (fatta esclusione dell’assegno ordinario di invalidità o altri emolumenti corrisposti in caso di invalidità).

Per quanto riguarda, invece, medici infermieri e operatori sanitari in pensione ma riassunti temporaneamente per l’emergenza COVID non vi è alcun limite.

Tali requisiti non si applicano ai soggetti che hanno avviato nel corso del 2020 l’attività.

Per poter beneficiare dell’esonero per il versamento contributivo per l’anno 2021 i contribuenti dovranno presentare un’apposita domanda entro le seguenti scadenze:

  • per gli iscritti INPS, entro il 31 luglio 2021;
  • per i professionisti con Cassa, entro il 31 ottobre 2021.

Le domande dovranno contenere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il contribuente attesta il possesso dei requisiti stabiliti.

La ricezione del beneficio è subordinata al possesso della regolarità contributiva.

Qualora siano già stati versati i contributi previdenziali dovuti, si potrà presentare domanda di rimborso entro il 30 novembre 2021 all’INPS o alla cassa di previdenza privata.