A seguito dei vari decreti anti-Covid, la data di ripresa delle scadenze fiscali e dei versamenti sospesi a marzo, aprile e maggio 2020, è fissata al 16 settembre.
In particolare, vanno effettuati i versamenti relativi a:
- ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- addizionali regionali e comunali IRPEF;
- IVA;
- contributi previdenziali e assistenziali;
- INAIL.
Con il decreto Agosto, il Governo ha prolungato la durata della rateizzazione, i contribuenti potranno infatti scegliere di versare solo il 50% del dovuto (in unica soluzione oppure mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo), mentre il restante 50% andrà versato a partire dal 16 gennaio 2021, in un massimo di 24 rate mensili.
È fissata al 16 settembre anche la ripresa dei versamenti in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, delle somme dovute a seguito di atti di:
- atti di accertamento con adesione;
- accordo conciliativo;
- accordo di mediazione;
- atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita;
- atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi;
- atti di recupero;
- avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro, dei tributi concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta sulle donazioni, dell’imposta sulle assicurazioni.
Il 16 settembre 2020 scade infine il termine per l’invio della comunicazione delle liquidazioni Iva trimestrali relativa ai dati delle operazioni Iva effettuate ad aprile, maggio e giugno (secondo trimestre)
Non cambia la procedura di invio, esclusivamente per via telematica, e le istruzioni per la compilazione del modulo “Comunicazione liquidazione periodica Iva”, pertanto i contribuenti dovranno trasmettere i seguenti dati:
- identificativi del soggetto a cui si riferisce la comunicazione;
- operazioni Iva effettuate nel trimestre di riferimento;
- dati dell’eventuale dichiarante.