Con la risoluzione n. 53 pubblicata il 5 agosto 2021, l’Agenzia delle Entrate ha prorogato al 15 settembre i  termini di versamento delle somme risultanti da dichiarazione redditi, IRAP e IVA, in scadenza fra il 30 giugno ed il 31 agosto 2021.

Tale proroga riguarda:

  • i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)
  • i soggetti che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice da relativo decreto ministeriale.

L’ulteriore rinvio spetta anche a coloro che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020:

  • applicano il regime forfettario agevolato;
  • applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • ricadono nelle altre cause di esclusione dagli Isa;
  • partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 Tuir, aventi i requisiti prima richiamati.

I versamenti in scadenza nel periodo compreso tra il 30 giugno e il 31 agosto 2021, possono essere eseguiti entro il 15 settembre 2021, senza alcuna maggiorazione.

Le somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte sui redditi, compreso il versamento annuale dell’IVA, e dell’imposta regionale sulle attività produttive possono essere versate anche in rate mensili di pari importo, di cui la prima in scadenza entro il 15 settembre 2021.

La rateazione deve concludersi in ogni caso entro il 16 novembre 2021 per i titolari di partita Iva ed entro il 30 novembre 2021 per i non titolari di partita Iva e, sulle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi al tasso del 0,4% annuo.

Si sottolinea che non è possibile differire il versamento in scadenza il 15 settembre 2021 di ulteriori 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

I soggetti che hanno già iniziato a versare le rate, possono proseguire i versamenti secondo le scadenze previste dal piano di rateazione originario e, le rate in scadenza nel periodo tra il 30 giugno e  il 31 agosto 2021, possono essere posticipate al 15 settembre 2021, senza applicazione di interessi.

Poiché, per effetto della proroga, gli interessi già versati non sono più dovuti, coloro che li hanno già versati possono recuperarli scomputandoli dagli interessi dovuti sulle rate successive.

Infine, nei casi in cui, entro il 15 settembre, si eseguono più versamenti con scadenze e importi a libera scelta, senza, quindi, avvalersi di alcun piano di rateazione, si può versare la differenza dovuta a saldo:

  • in un’unica soluzione, al più tardi entro il 15 settembre 2021, senza interessi;
  • in un massimo di 4 rate, di cui la prima da versare entro il 15 settembre 2021, con applicazione degli interessi a partire dalla rata successiva alla prima.

Per i contribuenti che non rientrano nella proroga, le scadenze rimangono fissate al 30 giugno o al 30 luglio con la maggiorazione dello 0,4%.