Il D.Lgs. n. 125/2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019, apporta delle modifiche al D.Lgs. n. 231-2007, relativo alla  prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Tra le novità, che si applicano dal 10 novembre 2019, c’è un ampliamento delle categorie tenute ad osservare gli obblighi antiriciclaggio.

In particolare, la norma è estesa ai commercianti o intermediari in cose antiche e opere d’arte, comprese gallerie d’arte e case d’asta,  qualora il valore dell’operazione è pari o superiore a € 10.000; a coloro che conservano o commerciano opere d’arte, o agiscono da intermediario nel commercio, qualora tale attività sia effettuata all’interno di porti franchi e il valore dell’operazione, anche se frazionata, o di operazioni collegate, sia pari o superiore a € 10.000; agli agenti di mediazione immobiliare, o  intermediari nella locazione di immobili, con canone mensile pari o superiore a € 10.000.

Infine, saranno soggetti alle norme antiriciclaggio anche i prestatori di servizi di portafoglio digitale e i cambiavalute di monete virtuali.

Nei casi di persone giuridiche private, sono individuati come titolari effettivi:

  • i fondatori, ove in vita;
  • i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
  • i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

Il D.Lgs. stabilisce inoltre il divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi, coerentemente con il divieto vigente di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia.

Il decreto infine rafforza le verifiche che gli intermediari bancari o finanziari dovranno attuare in relazione alla clientela che opera con Paesi ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, tra cui specifici obblighi di segnalazione periodica per le transazioni effettuate con soggetti operanti in questi Paesi.